Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN
Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
Come va esposto il CIN all’esterno dello stabile?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Per rispettare la normativa in modo adeguato, si possono adottare diverse soluzioni pratiche e visibili a seconda del tipo di immobile:
Appartamenti in Condomini
Inserire il CIN nella targhetta del citofono può essere una soluzione pratica ed efficace, a patto che i citofoni siano posizionati all’ingresso del palazzo e siano facilmente accessibili. In questo modo, il codice sarebbe visibile a tutti i visitatori senza alterare l’estetica dell’edificio.
Case Singole e Villette
Per le case indipendenti, il CIN potrebbe essere esposto su una targhetta resistente alle intemperie fissata vicino all’ingresso principale o sul cancello. Un’altra opzione potrebbe essere quella di inciderlo su una placca metallica o un supporto di materiale duraturo, posizionandolo in un luogo ben illuminato e facilmente visibile dalla strada.
Strutture con Ingressi Multipli
In caso di strutture con più ingressi, è consigliabile esporre il CIN in ogni punto di accesso principale, assicurando che sia leggibile e conforme ai requisiti legali.
DUBBI E F.A.Q. MINISTERO DEL TURISMO >
CIN: TERMINE PER L’ACQUISIZIONE SPOSTATO AL 1° GENNAIO 2025
SANZIONI
Mancata richiesta CIN | Da 800 a 8.000 euro |
Mancata esposizione CIN | Da 500 a 5.000 euro |
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale) | Sanzioni nazionali o comunali |
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale) | Da 600 a 6.000 euro |
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(per le strutture gestite a livello imprenditoriale) | Da 2.000 a 10.000 euro |